Gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto che garantisce a tutti i non abbienti, sia essi cittadini o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la possibilità di essere rappresentati in giudizio da un avvocato, che sarà pagato dallo Stato, a condizione che le pretese del richiedente non risultino manifestamente infondate. 

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (D.M. 10.5.2023 pubblicato G.U. n. 130 del 6.6.2023). 

 Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (es. si tiene conto del solo reddito personale di ciascun coniuge se oggetto del procedimento è una separazione o un divorzio) 

Gli avvocati dello studio possono operare con il gratuito patrocinio essendo inseriti negli specifici elenchi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia. 

Lo studio legale valuterà la ricorrenza dei presupposti per l’ammissione sulla base della documentazione fornita dal cliente e, in caso positivo, si occuperà di presentare la domanda presso le autorità competenti.

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo: rossinicoletti.studio@gmail.com

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